IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto  1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  aprile 1992
relativo  all'allocazione delle  strutture della  Seconda Universita'
degli studi di Napoli;
  Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  18   del  23   gennaio  1993,   relativo  a
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario relativamente
ai corsi di studio dell'area economica;
  Visto il  decreto ministeriale  26 febbraio 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, relativo a modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  ai corsi  di
laurea della facolta' di economia;
  Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il  decreto rettorale n.  2180 del 7 giugno  1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario  della Gazzetta  Ufficiale n.  141 del  18
giugno 1996,  con cui e' stato  emanato, ai sensi dell'art.  16 della
legge  9 maggio  1989,  n. 168,  lo statuto  di  autonomia di  questa
Universita'  e  in particolare  l'art.  11,  comma 4,  che  contempla
l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che  il predetto  statuto non contiene  gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia
titoli con  valore legale  giacche' gli  stessi saranno  inseriti nel
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
sopracitato regolamento  didattico di Ateneo, e'  necessario comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle  deliberazioni del  comitato tecnico  ordinatore
della facolta'  di economia  del 17  febbraio 1994  e del  9 novembre
1994, del  consiglio della  facolta' di  economia del  20 maggio  e 7
ottobre 1998 del  senato accademico adunanze del 22 e  26 marzo 1993,
15 febbraio 1994 e 27 agosto  1996 e del consiglio di amministrazione
adunanze del 29 marzo 1993 e 2 settembre 1996;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
relativo  all'approvazione  del piano  di  sviluppo  per il  triennio
1994/1996;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  comitato regionale  di
coordinamento universitario,  costituito ai  sensi dell'art.  3 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, nella seduta del 9 settembre 1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste le note ministeriali prot. n.  2079 del 5 agosto 1997 e prot.
n. 2307 del  19 settembre 1997 relative  a "Art. 17, commi  95, 101 e
119 della legge  15 maggio 1997, n. 127"  autonomia didattica. Regime
transitorio. Atto d'indirizzo;
  Riconosciuta la  necessita' di  approvare le modifiche  proposte in
deroga al termine triennale di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  L'ordinamento didattico  della facolta'  di economia  della Seconda
Universita' degli  studi di Napoli  di cui ai decreti  del Presidente
della  Repubblica  del  2  settembre  1994 e  del  21  ottobre  1997,
pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  rispettivamente del  4 novembre
1994, n.  258, e del  28 novembre 1997,  n. 278, viene  modificato ed
integrato come segue:
  "Presso la facolta' di economica e' istituito il corso di laurea in
economia e commercio di durata quadriennale.
               Corso di laurea in economia e commercio
  Gli insegnamenti attivabili sono:
  1)   quelli  indicati,   anche  con   il  riferimento   al  settore
scientificodisciplinare di appartenenza, dall'art.  26 del decreto 27
ottobre 1992, cosi' come modificato dal decreto 26 febbraio 1996;
  2) i seguenti insegnamenti, da intendersi caratterizzanti:
     a) economia agraria;
     b) economia industriale;
     c) economia internazionale;
     d) geografia economica;
     e) politica economica;
     f) scienza delle finanze;
     g) marketing;
     h) merceologia;
     i) organizzazione aziendale;
     j) revisione aziendale;
     k) tecnica bancaria;
     l) tecnica industriale e commerciale;
     m) diritto commerciale;
     n) diritto del lavoro;
     o) diritto fallimentare;
     p) diritto pubblico dell'economia;
     q) diritto tributario;
     r) legislazione bancaria;
     s) matematica finanziaria (secondo   corso  se  presente  tra  i
fondamentali);
     t) statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
     u) statistica economica,
  tale   elenco  potra'   essere  integrato   di  ulteriori   quattro
insegnamenti;
  3)  le  seguenti  lingue   straniere  moderne:  inglese,  francese,
spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese;
  4) insegnamenti diversi  da quelli in precedenza  elencati, fino ad
un massimo di otto.
  Gli  insegnamenti che  compaiono  in piu'  settori potranno  essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di   essi,  in  relazione  alle  esigenze
didatticoscientifiche della facolta'.
  Il piano di studi comprende:
  1)  dieci insegnamenti  fondamentali, necessariamente  annuali, che
verranno attivati  scegliendoli tra quelli che  compaiono all'art. 26
citato, secondo la seguente composizione:
     a) due nell'elenco P01A (economia politica);
     b) due nell'elenco P02A (economia aziendale);
     c) uno nell'elenco P03X (storia economica);
     d) uno nell'elenco N01X (diritto privato);
     e) uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
     f) uno nell'elenco S01A (statistica);
     g) due complessivamente negli  elenchi S04A  (matematica per  le
applicazioni  economiche) e  S04B (matematica  finanziaria e  scienze
attuariali);
  2)   otto   insegnamenti   (annuali   o   equivalenti   semestrali)
caratterizzanti, scelti nell'apposito elenco;
  3) altri sei insegnamenti (annuali o equivalenti semestrali);
  4) l'insegnamento di una lingua  straniera moderna, con il relativo
esame di profitto;
  5)  l'insegnamento  di  informatica,   con  la  relativa  prova  di
idoneita'.
  La laurea  si consegue,  pertanto, dopo aver  superato 25  esami di
profitto  (inclusa la  lingua straniera),  la prova  di idoneita'  in
conoscenze informatiche di base e l'esame di laurea.
  In ogni caso,  il piano di studi dovra'  comprendere, nel complesso
degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti, ed altri:
  1) almeno cinque insegnamenti dell'area economica;
  2) almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale;
  3) almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica;
  4) almeno quattro insegnamenti dell'area matematicostatistica.
  Saranno attivati almeno 12 insegnamenti caratterizzanti.
  Nell'ambito  del regolamento  di cui  all'art. 11,  comma 2,  della
legge n. 341/1990, potranno essere  assegnati ai corsi (ad esclusione
di quelli fondamentali) denominazioni  aggiuntive che ne specifichino
i contenuti effettivi o li differenzino  nel caso in cui essi vengano
ripetuti con contenuti diversi.
  Gli  insegnamenti  annuali comprendono  di  norma  settanta ore  di
didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi  semestrali. Uno stesso insegnamento  annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici, possono essere svolti fino  a quattro corsi annuali o otto
semestrali coordinando moduli didattici  di durata piu' breve, svolti
anche da  docenti diversi, per  un numero complessivamente  uguale di
ore.
  Si potra' autorizzare lo studente  ad inserire nel proprio piano di
studi   fino  a   sei   insegnamenti  attivati   in  altre   facolta'
dell'universita',  o in  altre universita',  anche straniere.  In tal
caso  dovra' altresi'  essere determinata  la categoria  e l'area  di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art.
6 del decreto 27 ottobre 1992 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 23 ottobre 1998
                                                  Il rettore: Mancino